Covid19, il Consiglio federale adotta l’ordinanza sui certificati e vaccini

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

Nella seduta di ieri, venerdì 4 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sui certificati COVID19, che costituisce la base legale per l’emissione degli stessi: oltre alla forma e al contenuto dei certificati, disciplina le competenze della Confederazione e dei Cantoni relative all’emissione, le direttive per la loro verifica nonché la compatibilità con il «certificato digitale COVID dell’UE». L’ordinanza entra in vigore a partire da lunedì 7 giugno 2021.

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) istituisce un sistema per l’emissione e la verifica dei certificati COVID. Con l’ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (ordinanza sui certificati COVID-19), il Consiglio federale crea la base legale per l’emissione di tali documenti. I certificati saranno emessi in formato cartaceo ed elettronico. Entrambe le varianti contengono le informazioni necessarie sotto forma sia di testo leggibile senza mezzi ausiliari sia di codice QR al fine di impedire la loro falsificazione. Sono inoltre corredate di una firma elettronica della Confederazione, che consente una verifica sicura del certificato, durante la quale non vengono trasmessi né salvati dati personali. Affinché presentino un elevato livello di sicurezza, i sistemi per i certificati COVID sono attualmente sottoposti, nell’ambito di un test pubblico di valutazione della sicurezza, a un test di robustezza eseguito da esperti e persone interessate. I primi certificati saranno emessi a tappe a partire dal 7 giugno 2021 e messi a disposizione della popolazione al più tardi entro la fine di giugno.

Stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni
I Cantoni definiscono le istituzioni del settore sanitario che potranno emettere certificati COVID. Designano come emittenti personale specializzato (nei centri di vaccinazione e centri di test, negli ospedali e studi medici, nelle farmacie ecc.) che provvederà all’emissione dei certificati su richiesta delle persone vaccinate, guarite o testate e risultate negative. La Confederazione mette a disposizione un sistema per l’emissione, la verifica e la revoca dei certificati COVID, che permette la connessione ai sistemi informatici esistenti (ad es. i sistemi usati nell’ambito della vaccinazione e dei test) in modo che sia possibile anche emettere certificati digitali. Essa coadiuva i Cantoni nell’introduzione della soluzione e dei relativi adeguamenti a livello organizzativo.

Conservazione e verifica dei certificati COVID
Il sistema comprende in particolare l’applicazione «COVID Certificate» per la conservazione e l’applicazione «COVID Certificate Check» per la verifica dei certificati. Entrambe saranno messe gratuitamente a disposizione negli app store ufficiali di Google e Apple. Grazie all’applicazione «COVID Certificate», i titolari di un certificato COVID possono portare con sé la versione digitale ed esibirla in qualsiasi momento. Il certificato COVID che si trova nell’applicazione è equiparato a quello in formato cartaceo.
Con l’applicazione «COVID Certificate Check» è possibile verificare i certificati COVID detenuti su carta o nell’applicazione «COVID Certificate»: la persona che effettua la verifica può visualizzare soltanto il nome, il cognome, la data di nascita e l’indicazione della validità del certificato COVID.

Protezione dei dati e compatibilità con l’UE
Il sistema per l’emissione di certificati che l’UFIT mette a disposizione tiene conto degli aspetti legati alla protezione dei dati. I dati personali non sono salvati a livello centrale dall’Amministrazione federale e quelli necessari per la firma elettronica del certificato vengono cancellati dal sistema della Confederazione non appena il certificato è stato generato e trasmesso. Inoltre, la soluzione della Confederazione è compatibile con il sistema previsto dall’UE, ovvero il «certificato digitale COVID dell’UE», e permette il riconoscimento reciproco dei certificati.

Introduzione a tappe a partire dal 7 giugno 2021
L’ordinanza sui certificati COVID-19 entra in vigore il 7 giugno 2021. A partire da questa data il sistema di certificazione sarà introdotto gradualmente ed entro fine giugno sarà operativo in tutta la Svizzera. L’ordinanza si basa sull’articolo 6a della legge COVID-19, che attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti del documento che certifica l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione da un’infezione da cororavirus o il risultato negativo del test COVID-19. Non costituiscono oggetto dell’ordinanza le circostanze in cui deve essere esibito un certificato COVID, ad esempio per partecipare a una manifestazione, né la conseguente eventuale revoca di restrizioni. I Cantoni sono stati consultati sul progetto di ordinanza e informati degli aspetti tecnici dei certificati COVID già prima della consultazione.

Approvato vaccino anti-Covid19 di Pfizer/BioNTech per i giovani
Swissmedic
approva l’estensione dell’indicazione di «Comirnaty®» per i giovani dai 12 ai 15 anni: Swissmedic ha esaminato attentamente la domanda di estensione dell’indicazione presentata da Pfizer il 7 maggio 2021. Swissmedic estende l’omologazione ordinaria temporanea del vaccino di Pfizer/BioNTech per la prevenzione della malattia da coronavirus per i giovani dai 12 ai 15 anni.

Swissmedic ha esaminato la domanda di estensione dell’indicazione nell’ambito di una procedura di valutazione progressiva accelerata. I risultati dello studio in corso sui giovani sono stati presentati e valutati. Il vaccino deve essere somministrato due volte, come per le persone di età superiore ai 16 anni. Durante lo studio clinico, il vaccino ha dimostrato un’efficacia di quasi il 100 per cento nella fascia di età considerata. I giovani partecipanti allo studio hanno ricevuto la stessa dose degli adulti e la reazione immunitaria è stata paragonabile a quella dei partecipanti più anziani (dai 16 ai 25 anni). Anche gli effetti collaterali in questa fascia di età sono stati analoghi a quelli notificati durante gli studi clinici concernenti i giovani dai 16 ai 25 anni e gli adulti. I sintomi più frequenti sono stati dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, brividi, dolori muscolari, febbre o dolori articolari. Gli effetti collaterali, che sono durati generalmente da uno a tre giorni, possono essere più pronunciati dopo la seconda dose.

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