Musei e cinema chiusi per un mese

Il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta del 18 dicembre 2020 di rafforzare ulteriormente i provvedimenti nazionali per frenare la diffusione del coronavirus. I nuovi provvedimenti entrano in vigore martedì 22 dicembre 2020 e sono limitati fino al 22 gennaio 2021. Il Consiglio federale il 30 dicembre procederà a una valutazione intermedia e all’inizio di gennaio traccerà un bilancio.

Strutture per la cultura e il tempo libero

I musei, i cinema, le biblioteche, le case da gioco, i giardini botanici e gli zoo e altre strutture culturali e per il tempo libero devono chiudere. È possibile svolgere attività culturali in piccoli gruppi. Restano per contro vietate le manifestazioni con pubblico. Sono però ammesse forme di manifestazioni alternative, per esempio quelle trasmesse online.

Ristoranti

Le strutture della ristorazione devono chiudere. Non sono previste deroghe durante le festività. Possono rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell’obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano inoltre consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.

Negozi

L’afflusso di clienti nei negozi viene ulteriormente limitato. Il numero massimo di persone consentito dipende dalla superficie di vendita liberamente accessibile. I negozi devono applicare severi piani di protezione. Sono mantenute le restrizioni degli orari di apertura: i negozi devono rimanere chiusi tra le 19 e le 6, così come la domenica e nei giorni festivi.

Impianti sportivi

Vengono chiuse le strutture sportive. La pratica dello sport all’aperto è consentita in gruppi di non più di cinque persone. Le squadre delle leghe professionistiche possono disputare partite, ma senza spettatori. Sono ammesse le attività sportive, ad eccezione delle competizioni, e culturali di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuti i 16 anni.

Stazioni sciistiche

I comprensori sciistici restano di competenza dei Cantoni. Il loro esercizio è però soggetto a condizioni severe: la situazione epidemiologica deve permetterlo e devono essere garantite sufficienti capacità negli ospedali, per il tracciamento dei contatti e per i test. Devono inoltre essere elaborati severi piani di protezione la cui attuazione deve essere garantita. Se queste condizioni non sono adempiute non può essere rilasciata un’autorizzazione all’esercizio.

Allentamenti possibili in singoli Cantoni

I Cantoni che presentano un’evoluzione epidemiologica favorevole possono prevedere allentamenti e decidere, per esempio, di aprire i ristoranti e gli impianti sportivi. I criteri per poterlo fare sono, in particolare, il numero di riproduzione, che deve essere inferiore a 1, e l’incidenza su sette giorni, che deve situarsi sotto la media svizzera.

Il Consiglio federale estende l’impiego dei test rapidi

Per permettere alla popolazione di farsi testare ancora più facilmente, il Consiglio federale estende l’impiego dei test rapidi. Allo scopo ha deciso una modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 che entra in vigore il 21 dicembre. Attualmente sono riconosciuti soltanto i test antigenici rapidi eseguiti a partire da un tampone nasofaringeo. In futuro nelle farmacie, negli ospedali, negli studi medici e nei centri di test potranno essere eseguiti tutti i tipi di test rapido che soddisfano i criteri dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I test rapidi potranno inoltre essere eseguiti anche su persone senza sintomi riconoscibili che non soddisfano i vigenti criteri di test dell’UFSP. Potranno essere per esempio integrati quale protezione supplementare nei piani di protezione delle case per anziani, degli alberghi o sul posto di lavoro. Un risultato negativo è riferibile soltanto al giorno del test. Finora i test rapidi erano consentiti soltanto a persone con sintomi, a persone che avevano ricevuto una segnalazione dall’app SwissCovid o nel quadro di indagini sui focolai disposte dalle autorità competenti.

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