Svizzera: varate ulteriori misure per sostenere l’economia

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso ulteriori misure per arginare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus. Riguardano l’obbligo di annuncio dei posti vacanti, l’assicurazione contro la disoccupazione, l’indennità per lavoro ridotto e la previdenza professionale. Questi nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori comportano costi aggiuntivi a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione per circa 600 milioni di franchi al mese.

Le nuove misure servono in particolare a ridurre gli oneri amministrativi sia dei richiedenti sia degli organi esecutivi cantonali. Questi ultimi devono infatti essere messi in condizione di poter trattare le domande di indennità il più in fretta possibile.

Obbligo di annunciare i posti vacanti: sono provvisoriamente aboliti l’obbligo di annuncio nonché tutti i compiti e doveri dei datori di lavoro e del servizio pubblico di collocamento. Ciò consente di agevolare le procedure di reclutamento ad es. di personale medico, ma anche per il settore farmaceutico, l’agricoltura o la logistica.

Assicurazione contro la disoccupazione (AD): si rinuncia all’inoltro della prova delle ricerche di lavoro. Le persone assicurate dovranno inoltrare la prova delle ricerche di lavoro entro un mese dopo lo scadere dell’ordinanza 2 Covid-19. Come periodo di controllo si applicherà l’intera durata di validità di questa ordinanza.

• A titolo provvisorio il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge telefonicamente ed entro 30 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato al Comune di domicilio o all’URC.

• Per evitare l’esaurimento del diritto all’indennità AD, tutte le persone aventi diritto all’indennità beneficiano al massimo di 120 indennità giornaliere supplementari.

• Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni se la riscossione integrale non è possibile nel termine quadro in corso.

• Il termine di preannuncio per lavoro ridotto (ILR) è abolito.

• La durata di autorizzazione del lavoro ridotto è prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il numero di domande e di accelerare la procedura di autorizzazione.

• Inoltre, come voluto dal Consiglio federale, viene adeguata l’ordinanza che eroga l’indennità per lavoro ridotto ai dipendenti che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro. Riceveranno, come è già stato comunicato, 3320.- franchi per un posto a tempo pieno. Si tratta di un importo forfettario che non subirà alcuna decurtazione.

 

Provvedimento nell’ambito della previdenza professionale

Il Consiglio federale ha inoltre deciso che i datori di lavoro saranno temporaneamente autorizzati ad attingere alle riserve dei contributi da essi accumulate per pagare i contributi della previdenza professionale dei loro dipendenti. I datori di lavoro potranno così superare più facilmente eventuali problemi di liquidità e i lavoratori non subiranno alcuna ripercussione: i datori di lavoro continueranno a detrarre dal salario dei loro dipendenti la quota dei contributi a carico dei lavoratori, come in tempi normali, e gli istituti di previdenza accrediteranno a questi ultimi la totalità dei contributi.

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